Sentenza 296/1995 (ECLI:IT:COST:1995:296)
Massima numero 21694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21695


Titolo
SENT. 296/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI PENSIONE, IN FORZA DELL'ART. 21, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988, COME INTERPRETATO DALL'ART. 3, COMMA 2 BIS, DEL D.L. N. 86 DEL 1988, IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE ECCEDENTE IL TETTO IN PRECEDENZA FISSATO - NORMA SUSCETTIBILE DI UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE, GIA' FORNITA CON LA SENT. N. 72 DEL 1990 - EVENTUALE DIFFORME APPLICAZIONE DATA ALLA NORMA DALL'I.N.P.S. - ISTITUZIONALE FUNZIONE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LA LEGGE SENZA VINCOLI.

Testo
L'applicazione data dall'I.N.P.S. ad una norma - nella specie, il combinato disposto dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge, quando essa sia suscettibile di una interpretazione adeguatrice - gia' offerta, nel caso in parola, con la sent. n. 72 del 1990, e generalmente accolta dalla giurisprudenza ordinaria - che la renda immune dalla sospettata violazione del principio di eguaglianza. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte