Sentenza 296/1995 (ECLI:IT:COST:1995:296)
Massima numero 21695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21694


Titolo
SENT. 296/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONATI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA POSTI IN QUIESCENZA PRIMA DEL 1 GENNAIO 1988 - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE CHE TENGA CONTO DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE, PRIMA NON CONSIDERATE PERCHE' ECCEDENTI IL TETTO FISSATO DALLA L. N. 297 DEL 1982 - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NATURA AGGIUNTIVA DELLA QUOTA DI PENSIONE LIQUIDATA IN FORZA DEL MECCANISMO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 67 DEL 1988 - MERA SOMMA DELLA QUOTA AGGIUNTIVA A QUELLA GIA' DETERMINATA NEL RISPETTO DEL TETTO MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE - ESCLUSIONE DI UNA VERA E PROPRIA RILIQUIDAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il meccanismo per l'attribuzione di una "quota" integrativa di pensione, predisposto dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - alla cui stregua, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'1 gennaio 1988 va computata anche la retribuzione imponibile eccedente il tetto massimo di retribuzione annua pensionabile in precedenza fissato -, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 160, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, assume una natura autonoma e aggiuntiva rispetto alla liquidazione della pensione gia' effettuata in base al tetto pensionistico, sicche', non comportando alcuna riliquidazione, ma dando luogo ad una mera sommatoria di due entita' distinte calcolate secondo aliquote diverse, puo' ben essere applicato anche nei confronti di chi la liquidazione abbia gia' ottenuto perche' posto in quiescenza anteriormente all'1 gennaio 1988. L'assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la violazione del principio di eguaglianza, a danno di chi sia stato posto in quiescenza prima di questa data, discenderebbe dalla dedotta impossibilita' di addivenire ad una vera e propria riliquidazione della pensione, con un sostanziale superamento dei limiti imposti dal sistema del tetto pensionistico, e' chiaramente inaccettabile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - L'interpretazione adeguatrice della norma di interpretazione autentica impugnata, in combinato disposto con la disposizione interpretata, era stata fornita con la sent. n. 72/1990. Sul sistema del tetto pensionistico, ritenuto conforme a Costituzione, v. S. n. 173/1986 e O. n. 143/1987. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte