Ordinanza 297/1995 (ECLI:IT:COST:1995:297)
Massima numero 21693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 297/95. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NON CANDIDABILITA' DI COLORO CHE SIANO STATI RINVIATI A GIUDIZIO, OVVERO SIANO STATI PRESENTATI O CITATI A COMPARIRE IN UDIENZA PER IL GIUDIZIO, IN RELAZIONE AD ALCUNI DETERMINATI DELITTI - SOSPETTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA SINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA NONCHE' DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - PROMOZIONE DA PARTE DELLA CORTE COME GIUDICE 'A QUO' DI GIUDIZIO INCIDENTALE SULLA NORMA CHE, IN GENERALE, PREVEDE LA NON CANDIDABILITA', RITENUTO PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'ESAME DELLA NORMA, CENSURATA DAL GIUDICE COMUNE, CHE ESCLUDE LA CANDIDABILITA' IN RELAZIONE AD UNA PARTICOLARE IPOTESI DELITTUOSA.
ORD. 297/95. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NON CANDIDABILITA' DI COLORO CHE SIANO STATI RINVIATI A GIUDIZIO, OVVERO SIANO STATI PRESENTATI O CITATI A COMPARIRE IN UDIENZA PER IL GIUDIZIO, IN RELAZIONE AD ALCUNI DETERMINATI DELITTI - SOSPETTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA SINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA NONCHE' DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - PROMOZIONE DA PARTE DELLA CORTE COME GIUDICE 'A QUO' DI GIUDIZIO INCIDENTALE SULLA NORMA CHE, IN GENERALE, PREVEDE LA NON CANDIDABILITA', RITENUTO PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'ESAME DELLA NORMA, CENSURATA DAL GIUDICE COMUNE, CHE ESCLUDE LA CANDIDABILITA' IN RELAZIONE AD UNA PARTICOLARE IPOTESI DELITTUOSA.
Testo
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma primo, lett. e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) - fra i quali e' compreso quello di detenzione di sostanza stupefacente -, e' stato disposto il giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., secondo cui l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva, nonche' agli artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost., in base ai quali e' demandata al legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la norma - contenuta appunto nella lettera a) del detto art. 15, primo comma - che sancisce la "non candidabilita'", con conseguente nullita' dell'eventuale elezione, a quelle cariche elettive di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente, pur potendo trattarsi di detenzione per uso personale, condotta depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ma il cui accertamento, riservato al giudice penale, e' inibito all'autorita' rimettente, giudice dell'azione elettorale, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale, rispetto alla decisione in ordine ad una ipotesi particolare, valutare la legittimita' costituzionale della norma che stabilisce in generale la "non candidabilita'" per chi sia stato rinviato a giudizio per determinati delitti. red.: A. Greco
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma primo, lett. e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) - fra i quali e' compreso quello di detenzione di sostanza stupefacente -, e' stato disposto il giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., secondo cui l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva, nonche' agli artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost., in base ai quali e' demandata al legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la norma - contenuta appunto nella lettera a) del detto art. 15, primo comma - che sancisce la "non candidabilita'", con conseguente nullita' dell'eventuale elezione, a quelle cariche elettive di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente, pur potendo trattarsi di detenzione per uso personale, condotta depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ma il cui accertamento, riservato al giudice penale, e' inibito all'autorita' rimettente, giudice dell'azione elettorale, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale, rispetto alla decisione in ordine ad una ipotesi particolare, valutare la legittimita' costituzionale della norma che stabilisce in generale la "non candidabilita'" per chi sia stato rinviato a giudizio per determinati delitti. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte