Sentenza 298/1995 (ECLI:IT:COST:1995:298)
Massima numero 21704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Titolo
SENT. 298/95 A. REATI MILITARI - ESECUZIONE, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI DISEGNI O FOTOGRAFIE, O ATTIVITA' RICOGNITIVA, SU COSE CONCERNENTI LA DIFESA MILITARE - PREVISIONE DI UNA PENA PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER REATI MILITARI RISPETTO AI QUALI LA FATTISPECIE IN ESAME COSTITUISCE CONDOTTA PREPARATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DEI TRATTAMENTI SANZIONATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 298/95 A. REATI MILITARI - ESECUZIONE, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI DISEGNI O FOTOGRAFIE, O ATTIVITA' RICOGNITIVA, SU COSE CONCERNENTI LA DIFESA MILITARE - PREVISIONE DI UNA PENA PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER REATI MILITARI RISPETTO AI QUALI LA FATTISPECIE IN ESAME COSTITUISCE CONDOTTA PREPARATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DEI TRATTAMENTI SANZIONATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni. Infatti, il raffronto tra la pena comminata al militare "che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime", e quella comminata dagli artt. 89 e 91 dello stesso codice, rispettivamente, per il procacciamento e la rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, svela l'irragionevolezza del piu' grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie. Come per l'analogo caso dell'art. 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., colpito dalla sent. n. 49 del 1989 - che costituisce il presupposto della presente decisione -, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della parte della norma contenente la sanzione non determina tuttavia la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate: mentre infatti in quel caso, a colmare transitoriamente la lacuna, in attesa dell'intervento del legislatore, "vale la norma penale comune di cui all'art. 260, numero 3, c.p.", che disegna un reato comune "sovrapponibile" a quello militare, nell'ipotesi "de qua", che non ha una corrispondente previsione in un delitto comune che sia ad essa sovrapponibile - ne' nell'art. 260 c.p., ne' in altre disposizioni -, poiche' comunque viene disegnata per il bene giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato omogenea rispetto a quella gia' ritenuta incostituzionale, dovra' dichiararsi la illegittimita' costituzionale della norma "con riferimento soltanto alla quantita' e qualita' della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a quella contenuta nell'art. 260 c.p.", gia' estesa, sia pure per via diversa, ad una delle quattro figure contemplate dal denunciato art. 90 c.p.m.p.. - Precedente prossimo ed anzi presupposto della decisione e' la S. n. 49/1989, che ha colpito il trattamento sanzionatorio previsto dal n. 4 dell'art. 90, primo comma, c.p.m.p.. red.: A. Greco
L'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni. Infatti, il raffronto tra la pena comminata al militare "che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime", e quella comminata dagli artt. 89 e 91 dello stesso codice, rispettivamente, per il procacciamento e la rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, svela l'irragionevolezza del piu' grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie. Come per l'analogo caso dell'art. 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., colpito dalla sent. n. 49 del 1989 - che costituisce il presupposto della presente decisione -, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della parte della norma contenente la sanzione non determina tuttavia la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate: mentre infatti in quel caso, a colmare transitoriamente la lacuna, in attesa dell'intervento del legislatore, "vale la norma penale comune di cui all'art. 260, numero 3, c.p.", che disegna un reato comune "sovrapponibile" a quello militare, nell'ipotesi "de qua", che non ha una corrispondente previsione in un delitto comune che sia ad essa sovrapponibile - ne' nell'art. 260 c.p., ne' in altre disposizioni -, poiche' comunque viene disegnata per il bene giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato omogenea rispetto a quella gia' ritenuta incostituzionale, dovra' dichiararsi la illegittimita' costituzionale della norma "con riferimento soltanto alla quantita' e qualita' della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a quella contenuta nell'art. 260 c.p.", gia' estesa, sia pure per via diversa, ad una delle quattro figure contemplate dal denunciato art. 90 c.p.m.p.. - Precedente prossimo ed anzi presupposto della decisione e' la S. n. 49/1989, che ha colpito il trattamento sanzionatorio previsto dal n. 4 dell'art. 90, primo comma, c.p.m.p.. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte