Sentenza 298/1995 (ECLI:IT:COST:1995:298)
Massima numero 21707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  21704  21705  21706


Titolo
SENT. 298/95 D. REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA SOTTRAZIONE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE DEI FATTI DI PECULATO D'USO MILITARE E DI ABUSO DI UFFICIO MILITARE, NONCHE' DI ALTRI FATTI PENALMENTE RILEVANTI E DI INTERESSE MILITARE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE, IN FORZA DELL'ART. 25 COST. DI PERVENIRE NELLA MATERIA PENALE AD UN RISULTATO COMPORTANTE PER L'IMPUTATO UN TRATTAMENTO "DETERIORE" - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE QUANTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE FIGURE DI REATO ED ALLA SOTTRAZIONE DI ALCUNE FATTISPECIE ALLA DISCIPLINA COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
La sottrazione alla giurisdizione militare di reati - come il peculato d'uso, l'abuso d'ufficio, quando riguardino la materia militare, ed il possesso di fotografie illecitamente scattate, dopo la sent. n. 49 del 1989 - lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione militare, attribuiti, in forza della qualificazione operata dall'art. 37, primo comma, c.p.m.p., ai tribunali ordinari come reati comuni, e' frutto di una scelta compiuta dal legislatore: anche qualora la riscontrasse affetta da vizi, la Corte non potrebbe pervenire ad un risultato che, attribuendo a quei fatti il piu' grave trattamento del regime, sostanziale e processuale, del reato militare, ridondi in danno dell'imputato. Spetta infatti al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' affermato dall'art. 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli piu' congruamente gli interessi coinvolti. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 103, terzo comma, Cost., dell'art. 37, primo comma, c.p.m.p.). - Sulle applicazioni del principio di stretta legalita' in tema di creazione di nuove figure di reato e sottrazione di fattispecie alla disciplina comune, v. S. n. 42/1977. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 3

Altri parametri e norme interposte