Sentenza 299/1995 (ECLI:IT:COST:1995:299)
Massima numero 21710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 299/95. REGIONE LAZIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI - GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - MODALITA' -PREVISTO INVIO CON RACCOMANDATA, MA, A PENA DI INAMMISSIBILITA', SENZA CARTOLINA DI RICEVIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, la' dove, riguardo al procedimento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede, a pena di inammissibilita', che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti deve essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata postale senza cartolina di ricevimento, e' irragionevole e percio' contrastante con i principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione pubblica. Il far discendere il grave effetto della inammissibilita' della domanda dal mero fatto di aver unito alla raccomandata di spedizione anche la cartolina di ricevimento costituisce invero una sanzione per cui non e' dato trovare alcuna giustificazione logica o giuridica. La norma regionale va percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione dell'art. 97 Cost.. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte