Sentenza 300/1995 (ECLI:IT:COST:1995:300)
Massima numero 21635
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21634  21636  21637


Titolo
SENT. 300/95 B. AGRICOLTURA - ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE - EMANAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI UNO O PIU' REGOLAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, L. N. 491 DEL 1993 - REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 197 DEL 1994, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA, MANCATA PREVISIONE CIRCA IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELL'ORGANICO DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - ASSERITO CONTRASTO CON IL DISPOSTO DEL PRIMO COMMA, LETT. A), DEL PREDETTO ART. 6, L. N. 491 DEL 1993 E CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - INIDONEITA' DEL REGOLAMENTO A LEDERE LE COMPETENZE REGIONALI, NON APPORTANDO ESSO OSTACOLO AL FUTURO TRASFERIMENTO DI PERSONALE ALLE REGIONI - INAMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL RICORSO.

Testo
Il regolamento di cui al d.P.R. n. 197 del 1994, e' il primo tra quelli da emanarsi in attuazione della l. n. 491 del 1993 [art. 6, comma primo, lett. a)], per cio' che riguarda l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, come tale, essendo limitato a questo fine, lascia impregiudicato il contenuto dei successivi regolamenti, tra cui quello relativo al conseguenziale trasferimento dell'organico del soppresso Ministero dell'Agricoltura e foreste alle regioni, previa verifica dei carichi di lavoro, in relazione alle funzioni assegnate alle varie amministrazioni [primo comma, lett. a), stesso art. 6, l. n. 491 del 1993]. Non puo' quindi ravvisarsi alcuna lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura, sotto il profilo che tale regolamento nulla dispone in ordine alla distribuzione dei citati organici alle regioni, dal momento che lo stesso non pregiudica minimamente le modalita' per il futuro e necessario trasferimento di personale alle regioni medesime. (Inammissibilita', sotto tale profilo, del conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197). red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  04/12/1993  n. 491  art. 6    co. 1  lett. a)