Sentenza 300/1995 (ECLI:IT:COST:1995:300)
Massima numero 21636
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 300/95 C. AGRICOLTURA - ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE - EMANAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI UNO O PIU' REGOLAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, L. N. 491 DEL 1993 - REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 197 DEL 1994, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ALLE DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL DISPOSTO DELL'ART. 2, L. N. 491 DEL 1993 E CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - INIDONEITA' DEGLI ARTICOLI DENUNZIATI A LEDERE TALI COMPETENZE, PER ESSERE GLI STESSI RIFERITI A SOLE ATTIVITA' STATALI - INAMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL RICORSO.
SENT. 300/95 C. AGRICOLTURA - ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE - EMANAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI UNO O PIU' REGOLAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, L. N. 491 DEL 1993 - REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 197 DEL 1994, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ALLE DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL DISPOSTO DELL'ART. 2, L. N. 491 DEL 1993 E CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - INIDONEITA' DEGLI ARTICOLI DENUNZIATI A LEDERE TALI COMPETENZE, PER ESSERE GLI STESSI RIFERITI A SOLE ATTIVITA' STATALI - INAMMISSIBILITA', SOTTO TALE PROFILO, DEL RICORSO.
Testo
Gli artt. 4, primo comma, lett. d), 5, primo comma, lett. d) e l), 6, primo comma, lett. c) e l), e 8, primo comma, lett. d), del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 - attuativo della l. n. 491 del 1993 - recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali disciplinano, nell'ambito del Ministero, funzioni delle varie Direzioni generali (delle politiche comunitarie e internazionale, delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, delle risorse forestali, montane e idriche e dei servizi generali e del personale) non attengono alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia agricola e forestale. Non puo' pertanto lamentarsi che tali articoli violino le competenze regionali in detta materia per contrasto con l'art. 2, comma terzo, lett. c) e d), predetta l. n. 491 e, conseguentemente, in via mediata, gli artt. 115, 117 e 118 Cost.. Infatti, gli artt. 5 e 6 - come si evince dal protocollo intervenuto tra il Ministero e la conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome in data 14 aprile 1994 - si riferiscono a sole attivita' di competenza statale, mentre i restanti artt. 4 e 8, disciplinano funzioni statali che si ricollegano a precedenti norme (artt. 4 e 71, d.P.R. n. 616 del 1977) e solo gli eventuali atti, ad esse conseguenti, potrebbero in ipotesi comportare un'effettiva invasione delle attribuzioni regionali. (Inammissibilita', sotto tale profilo, del conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Lombardia in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197). red.: A.M. Marini
Gli artt. 4, primo comma, lett. d), 5, primo comma, lett. d) e l), 6, primo comma, lett. c) e l), e 8, primo comma, lett. d), del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 - attuativo della l. n. 491 del 1993 - recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali disciplinano, nell'ambito del Ministero, funzioni delle varie Direzioni generali (delle politiche comunitarie e internazionale, delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, delle risorse forestali, montane e idriche e dei servizi generali e del personale) non attengono alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia agricola e forestale. Non puo' pertanto lamentarsi che tali articoli violino le competenze regionali in detta materia per contrasto con l'art. 2, comma terzo, lett. c) e d), predetta l. n. 491 e, conseguentemente, in via mediata, gli artt. 115, 117 e 118 Cost.. Infatti, gli artt. 5 e 6 - come si evince dal protocollo intervenuto tra il Ministero e la conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome in data 14 aprile 1994 - si riferiscono a sole attivita' di competenza statale, mentre i restanti artt. 4 e 8, disciplinano funzioni statali che si ricollegano a precedenti norme (artt. 4 e 71, d.P.R. n. 616 del 1977) e solo gli eventuali atti, ad esse conseguenti, potrebbero in ipotesi comportare un'effettiva invasione delle attribuzioni regionali. (Inammissibilita', sotto tale profilo, del conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Lombardia in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 04/12/1993
n. 491
art. 6
co. 1 lett. a)
legge 04/12/1993
n. 491
art. 2
co. 3 lett. c)
legge 04/12/1993
n. 491
art. 2
co. 3 lett. d)