Sentenza 301/1995 (ECLI:IT:COST:1995:301)
Massima numero 21672
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 301/95. ISTRUZIONE PUBBLICA - DECRETI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLA FUNZIONE PUBBLICA) CONTENENTI DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO MEDIO ALUNNI/CLASSI, SULLE SEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA E LE CLASSI E L'ISTRUZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INIDONEITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI AD INCIDERE SULLE COMPETENZE, IN MATERIA DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA, RIVENDICATE DALLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 301/95. ISTRUZIONE PUBBLICA - DECRETI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO E DELLA FUNZIONE PUBBLICA) CONTENENTI DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO MEDIO ALUNNI/CLASSI, SULLE SEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA E LE CLASSI E L'ISTRUZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INIDONEITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI AD INCIDERE SULLE COMPETENZE, IN MATERIA DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA, RIVENDICATE DALLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
I decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, nn. 130, 131 e 132, in data 15 aprile 1994 (il terzo parzialmente modificato con altro decreto del 28 maggio), contenenti disposizioni sul rapporto medio alunni/classi, le sezioni della scuola materna e le classi e l'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, e impugnati dalla Provincia di Bolzano, sul presupposto che essi operino anche nel suo ordinamento, per conflitto di attribuzione, non interferiscono con le competenze attribuite in materia alla ricorrente dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli artt. da 1 a 4 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89. I denunciati decreti - che peraltro, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano - costituiscono infatti insieme alla delibera del 7 febbraio 1994 - con cui la Provincia aveva indicato, a sua volta, i criteri dalla stessa ritenuti piu' idonei per il rapporto alunni/classi - e alla lettera, in data 6 maggio 1994 - con cui il Ministro della pubblica istruzione comunicava al Presidente della Giunta provinciale l'assenso del Ministero sui criteri e parametri numerici deliberati dalla Giunta - costituiscono infatti soltanto degli atti preparatori dell'intesa tra Provincia e Stato, prevista dall'art. 4 delle citate Norme di attuazione, per la definitivita' del piano di rideterminazione del rapporto medio in questione. Pertanto, pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle suddette norme, statutarie e di attuazione, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondarie, sono di competenza, nel territorio della Provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il proposto conflitto di attribuzione va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro
I decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, nn. 130, 131 e 132, in data 15 aprile 1994 (il terzo parzialmente modificato con altro decreto del 28 maggio), contenenti disposizioni sul rapporto medio alunni/classi, le sezioni della scuola materna e le classi e l'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, e impugnati dalla Provincia di Bolzano, sul presupposto che essi operino anche nel suo ordinamento, per conflitto di attribuzione, non interferiscono con le competenze attribuite in materia alla ricorrente dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli artt. da 1 a 4 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89. I denunciati decreti - che peraltro, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano - costituiscono infatti insieme alla delibera del 7 febbraio 1994 - con cui la Provincia aveva indicato, a sua volta, i criteri dalla stessa ritenuti piu' idonei per il rapporto alunni/classi - e alla lettera, in data 6 maggio 1994 - con cui il Ministro della pubblica istruzione comunicava al Presidente della Giunta provinciale l'assenso del Ministero sui criteri e parametri numerici deliberati dalla Giunta - costituiscono infatti soltanto degli atti preparatori dell'intesa tra Provincia e Stato, prevista dall'art. 4 delle citate Norme di attuazione, per la definitivita' del piano di rideterminazione del rapporto medio in questione. Pertanto, pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle suddette norme, statutarie e di attuazione, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondarie, sono di competenza, nel territorio della Provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il proposto conflitto di attribuzione va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 4