Sentenza 302/1995 (ECLI:IT:COST:1995:302)
Massima numero 21718
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21719  21735  21745  21746  21747


Titolo
SENT. 302/95 A. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI DETENIBILI DA ENTI E GRUPPI CREDITIZI - OMESSA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI TALE DECRETO - SUCCESSIVA ADOZIONE, IN DECRETI LEGGE, DI NORME PRECLUSIVE DEL CONTROLLO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI SOLLEVATO DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL GOVERNO - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA, A CONFERMA DELLA DECISIONE GIA' ADOTTATA IN FASE DI DELIBAZIONE, DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione al mancato invio, per controllo preventivo di legittimita', del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 , n. 242632, nonche' al connesso comportamento del Governo - consistente nella modifica, con successivi decreti-legge, dell'art. 7, comma decimo, d.l. n. 232 del 1993 - e alla prospettata, in subordine, illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma tredicesimo, e 8, comma primo, della legge n. 20 del 1994, a conferma della decisione gia' adottata dalla Corte (Ord. n. 21 del 1995) in fase di delibazione, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi idonei, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, a giustificarne la proposizione. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, infatti, non v'ha dubbio che, da un lato, spetta alla Corte dei conti, stante la sua piena autonomia nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare il conflitto, e che, dall'altro, il soggetto passivo del conflitto va individuato nel Governo, dal momento che il comportamento omissivo tenuto dal Ministro del tesoro - oggetto principale della censura - deve intendersi riferito alla responsabilita' collegiale del Governo in ordine all'interpretazione di atti di normazione primaria quali il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, e il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, mentre i comportamenti consistenti nell'adozione dei decreti-legge 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453 - oggetto di ulteriore censura - risultano anch'essi imputabili al Governo nella sua collegialita'. A sua volta, poi, la presenza dei requisiti oggettivi trova giustificazione nel fatto che il ricorso contesta la violazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale quella attribuita alla Corte dei conti, in tema di controllo preventivo di legittimita', dall'art. 102, secondo comma, Cost.. - V. O. n. 21/1995, gia' citata nel testo, e O. n. 242/1993. Sull'autonomia della Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimita', v. anche S. nn. 406/1989 e 466/1993. red. S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4