Sentenza 302/1995 (ECLI:IT:COST:1995:302)
Massima numero 21719
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 302/95 B. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI SORTO PER LAMENTATA LESIONE DI TALE FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - SPETTANZA ALLA STESSA CORTE IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE - FATTISPECIE.
SENT. 302/95 B. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI SORTO PER LAMENTATA LESIONE DI TALE FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - SPETTANZA ALLA STESSA CORTE IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE - FATTISPECIE.
Testo
L'organo investito della titolarita' della funzione di controllo sulla legittimita' degli atti del Governo prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., e' la stessa Corte dei conti e non gia' la Sezione di controllo. Legittimamente, pertanto, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto per lamentata lesione di tale funzione, e' proposto, quale rappresentante della Corte, dal suo Presidente. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Corte dei conti per la omessa sottoposizione a controllo del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 232632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la Corte costituzionale ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, la proposizione del ricorso essendo stata deliberata dalla Sezione di controllo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal Presidente della Sezione). red.: S.P.
L'organo investito della titolarita' della funzione di controllo sulla legittimita' degli atti del Governo prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., e' la stessa Corte dei conti e non gia' la Sezione di controllo. Legittimamente, pertanto, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto per lamentata lesione di tale funzione, e' proposto, quale rappresentante della Corte, dal suo Presidente. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Corte dei conti per la omessa sottoposizione a controllo del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 232632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la Corte costituzionale ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, la proposizione del ricorso essendo stata deliberata dalla Sezione di controllo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal Presidente della Sezione). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
co. 2
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37