Sentenza 302/1995 (ECLI:IT:COST:1995:302)
Massima numero 21745
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 302/95 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA DAL RICORRENTE RIGUARDO ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - NON NECESSITA' DI ESAMINARLA SE IL RICORRENTE, ALL'UDIENZA, VI ABBIA RINUNCIATO - FATTISPECIE.
SENT. 302/95 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA DAL RICORRENTE RIGUARDO ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - NON NECESSITA' DI ESAMINARLA SE IL RICORRENTE, ALL'UDIENZA, VI ABBIA RINUNCIATO - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la eccezione di inammissibilita' opposta, in memoria, dal ricorrente, riguardo alla costituzione della parte resistente, non va presa in esame quando la difesa del ricorrente abbia rinunciato alla stessa nel corso dell'udienza. (Nella specie, riguardante il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo per la omessa sottoposizione al controllo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la eccezione di inammissibilita' era stata formulata dalla ricorrente per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio anziche' del Consiglio dei ministri). red.: S.P.
Nel giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la eccezione di inammissibilita' opposta, in memoria, dal ricorrente, riguardo alla costituzione della parte resistente, non va presa in esame quando la difesa del ricorrente abbia rinunciato alla stessa nel corso dell'udienza. (Nella specie, riguardante il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo per la omessa sottoposizione al controllo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la eccezione di inammissibilita' era stata formulata dalla ricorrente per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio anziche' del Consiglio dei ministri). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37