Sentenza 302/1995 (ECLI:IT:COST:1995:302)
Massima numero 21745
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21718  21719  21735  21746  21747


Titolo
SENT. 302/95 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' OPPOSTA DAL RICORRENTE RIGUARDO ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - NON NECESSITA' DI ESAMINARLA SE IL RICORRENTE, ALL'UDIENZA, VI ABBIA RINUNCIATO - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la eccezione di inammissibilita' opposta, in memoria, dal ricorrente, riguardo alla costituzione della parte resistente, non va presa in esame quando la difesa del ricorrente abbia rinunciato alla stessa nel corso dell'udienza. (Nella specie, riguardante il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo per la omessa sottoposizione al controllo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la eccezione di inammissibilita' era stata formulata dalla ricorrente per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio anziche' del Consiglio dei ministri). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37