Sentenza 302/1995 (ECLI:IT:COST:1995:302)
Massima numero 21747
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 06/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21718  21719  21735  21745  21746


Titolo
SENT. 302/95 F. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI DETENIBILI DA ENTI O GRUPPI CREDITIZI - OMESSA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI TALE DECRETO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DALLA CORTE DEI CONTI CONTRO IL GOVERNO - NECESSITA' DI RISOLVERLO ALLA STREGUA DELLE DISPOSIZIONI SULL'OGGETTO E I LIMITI DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, IN VIGORE AL MOMENTO DELLA EMANAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, CONTENUTA NEL DECRETO-LEGGE N. 143 DEL 1993, CONVALIDATE DALLA LEGGE N. 20 DEL 1994 - CONSEGUENTE IRRILEVANZA, AI FINI DELLA DECISIONE DEL CONFLITTO, DELLE QUESTIONI PROPOSTE IN VIA SUBORDINATA DALLA RICORRENTE, O CHE LA RICORRENTE HA RICHIESTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI SOLLEVARE DI UFFICIO, NEI CONFRONTI DELLA NORMATIVA POSTA SUCCESSIVAMENTE IN MATERIA DAI DECRETI-LEGGE NN. 232, 359 E 453 DEL 1993, E DALLA LEGGE N. 20 DEL 1994.

Testo
La necessita' di far riferimento, ai fini della soluzione del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte dei conti per la mancata sottoposizione a controllo preventivo di legittimita', del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, con cui si dettano i criteri ai quali la Banca d'Italia deve attenersi nel disciplinare la materia delle partecipazioni detenibili da parte degli enti creditizi (tra i diversi decreti-legge emanati in materia nel 1993, oltre alla legge n. 20 del 1994) alla normativa, in vigore alla data dell'emanazione dell'atto, contenuta nel decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, successivamente convalidata nei suoi effetti - a seguito della mancata conversione dello stesso decreto-legge - dall'art. 8, comma primo, della citata legge n. 20 del 1994, comporta la irrilevanza, ai fini suddetti, del richiamo alla normativa, successivamente adottata con i decreti-legge nn. 232, 359 e 453, nonche' dalla legge n. 20 del 1994. Di conseguenza le domande avanzate dalla ricorrente, in via subordinata, in ordine ad essi, anche con riferimento alle prospettate questioni di legittimita' costituzionale - in quanto avrebbero fatto venir meno, in contrasto con l'art. 100 Cost., l'obbligo di sottoporre a controllo il provvedimento 'de quo' - che si e' chiesto alla Corte costituzionale di sollevare di ufficio, non vanno prese in esame. - V. massima precedente. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23