Sentenza 305/1995 (ECLI:IT:COST:1995:305)
Massima numero 22156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 07/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Titolo
SENT. 305/95 B. UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - PREVISIONE, IN DECRETO DELEGATO, DELLA VALUTABILITA', AI FINI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, PER UN TERZO, DEI SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE SECONDARIE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA PER CUI AI FINI DELLA CARRIERA POTEVANO ESSERE RICONOSCIUTI SOLO I SERVIZI PRESTATI NELL'UNIVERSITA' - DEVIAZIONE, ALTRESI', RISPETTO ALLA 'RATIO' DELLA STESSA LEGGE DI DELEGA, CHE NEL SUO SENSO COMPLESSIVO, E' VOLTA PARTICOLARMENTE A VALORIZZARE L'AUTONOMIA DELLA SFERA UNIVERSITARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 305/95 B. UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - PREVISIONE, IN DECRETO DELEGATO, DELLA VALUTABILITA', AI FINI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, PER UN TERZO, DEI SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE SECONDARIE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA PER CUI AI FINI DELLA CARRIERA POTEVANO ESSERE RICONOSCIUTI SOLO I SERVIZI PRESTATI NELL'UNIVERSITA' - DEVIAZIONE, ALTRESI', RISPETTO ALLA 'RATIO' DELLA STESSA LEGGE DI DELEGA, CHE NEL SUO SENSO COMPLESSIVO, E' VOLTA PARTICOLARMENTE A VALORIZZARE L'AUTONOMIA DELLA SFERA UNIVERSITARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Col rendere valutabili, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure, squisitamente universitarie (di borsisti, lettori, assistenti ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, l'art. 103, primo e settimo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, viola il limite stabilito al riguardo dalla legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28 - di cui al d.P.R. n. 382 costituisce attuazione - che nell'art. 12, primo comma, lett. i), consentiva, ai fini della carriera, soltanto il riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestati dai suddetti professori nelle universita'. Il particolare disposto -inserito anch'esso nel testo dell'art. 12, primo comma, lett. i) - circa l'effettuazione del riconoscimento ai fini della carriera "in analogia con le norme generali del pubblico impiego", dovendo escludersi l'esistenza di un comune canone enuncleabile dalla legislazione in materia di pubblico impiego al quale si possa attribuire la valenza di norma generale sul riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati, puo' infatti leggersi soltanto nel senso di una certa discrezionalita' 'quoad quantum' del riconoscimento, cosi' che la citata indicazione secondo cui il servizio valutabile deve essere effettivamente prestato nell'universita', - indicazione tanto piu' perentoria se si considera la complessiva 'ratio' della delega, chiaramente volta a valorizzare l'autonomia della sfera universitaria - conserva intatto il suo valore cogente. Per cui non v'ha dubbio che l'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la contraddizione con il senso complessivo (oltre che con il dato testuale) della legge di delegazione, deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione dell'art. 76 Cost. red.: S.P.
Col rendere valutabili, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure, squisitamente universitarie (di borsisti, lettori, assistenti ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, l'art. 103, primo e settimo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, viola il limite stabilito al riguardo dalla legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28 - di cui al d.P.R. n. 382 costituisce attuazione - che nell'art. 12, primo comma, lett. i), consentiva, ai fini della carriera, soltanto il riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestati dai suddetti professori nelle universita'. Il particolare disposto -inserito anch'esso nel testo dell'art. 12, primo comma, lett. i) - circa l'effettuazione del riconoscimento ai fini della carriera "in analogia con le norme generali del pubblico impiego", dovendo escludersi l'esistenza di un comune canone enuncleabile dalla legislazione in materia di pubblico impiego al quale si possa attribuire la valenza di norma generale sul riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati, puo' infatti leggersi soltanto nel senso di una certa discrezionalita' 'quoad quantum' del riconoscimento, cosi' che la citata indicazione secondo cui il servizio valutabile deve essere effettivamente prestato nell'universita', - indicazione tanto piu' perentoria se si considera la complessiva 'ratio' della delega, chiaramente volta a valorizzare l'autonomia della sfera universitaria - conserva intatto il suo valore cogente. Per cui non v'ha dubbio che l'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la contraddizione con il senso complessivo (oltre che con il dato testuale) della legge di delegazione, deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione dell'art. 76 Cost. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 21/02/1980
n. 28
art. 12
co. 1 lett.i)