Sentenza 305/1995 (ECLI:IT:COST:1995:305)
Massima numero 22157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 07/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Titolo
SENT. 305/95 C. UNIVERSITA' - PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI CONFERMATI - PREVISTA VALUTABILITA', AI FINI DELLA CARRIERA, PER LA META' E, RISPETTIVAMENTE, PER DUE TERZI, DEI SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE SECONDARIE - NORME DI CONTENUTO DEL TUTTO ANALOGO A QUELLE, CONCERNENTI I PROFESSORI ORDINARI, RICONOSCIUTE ILLEGITTIME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 305/95 C. UNIVERSITA' - PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI CONFERMATI - PREVISTA VALUTABILITA', AI FINI DELLA CARRIERA, PER LA META' E, RISPETTIVAMENTE, PER DUE TERZI, DEI SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE SECONDARIE - NORME DI CONTENUTO DEL TUTTO ANALOGO A QUELLE, CONCERNENTI I PROFESSORI ORDINARI, RICONOSCIUTE ILLEGITTIME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli ai servizi prestati in una delle figure (di borsisti, lettori, assistenti universitari ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve dichiararsi, in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale delle norme, di contenuto sostanzialmente identico, stabilite dallo stesso art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980, commi secondo e terzo - in relazione al comma settimo - nei riguardi dei professori associati e dei ricercatori confermati. - V. massima precedente. red.: S.P.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103, commi primo e settimo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori universitari di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli ai servizi prestati in una delle figure (di borsisti, lettori, assistenti universitari ecc.) di cui all'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve dichiararsi, in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale delle norme, di contenuto sostanzialmente identico, stabilite dallo stesso art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980, commi secondo e terzo - in relazione al comma settimo - nei riguardi dei professori associati e dei ricercatori confermati. - V. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27