Sentenza 306/1995 (ECLI:IT:COST:1995:306)
Massima numero 22187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 07/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22185  22188  22189


Titolo
SENT. 306/95 B. LEGGI PROVVEDIMENTO - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' SULLE STESSE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA' DI QUELLI DA OSSERVARSI RIGUARDO ALLE LEGGI IN GENERE - PARTICOLARITA'.

Testo
Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane sottoposta al regime per essa previsto. Pure in tal caso, percio', la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non puo' essere invocata se non per l' arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili peraltro anche dalla eventuale carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' destinata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. Il richiamo all'art. 97 Cost. si combina quindi con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata. - Cfr. S. nn. 248/1995, 63/1995, 266/1993 e 10/1980. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte