Sentenza 306/1995 (ECLI:IT:COST:1995:306)
Massima numero 22189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 07/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22185  22187  22188


Titolo
SENT. 306/95 D. REGIONE SICILIA - AUTORIZZAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, ALL'EROGAZIONE, DA PARTE DELL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI, DI UN CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL PAPIRO DI SIRACUSA E DI ALTRI TRE ENTI CULTURALI - ASSERITA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'autorizzazione alla erogazione di un contributo annuale, da parte dell'Assessorato per i beni culturali della Regione Sicilia, in favore della Fondazione Museo Mandralisca, di Cefalu', dell'Associazione Istituto internazionale del Papiro, di Siracusa, dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette, di Palermo, e della Fondazione Famiglia Piccolo, di Calanovella a Capo d'Orlando, disposta con la impugnata legge siciliana, non comporta, ne' per il profilo attinente all'attribuzione dei contributi ai quattro suindicati enti culturali, ne' per l'aspetto relativo all'utilizzazione dei fondi ed ai corrispondenti controlli, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nella normativa in questione - emanata dopo una specifica attivita' istruttoria svolta dalla competente Commissione consiliare - si e' infatti tenuto conto della natura e delle finalita' degli enti destinatari, dell'importanza della loro attivita' e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti: la denuncia di disparita' di trattamento rispetto ad altri enti da considerare meritevoli - peraltro non indicati dal ricorrente - si risolve in valutazioni negative attinenti al merito e non alla legittimita' costituzionale del provvedimento. La legge regionale, inoltre, non sottrae certo l'erogazione del previsto contributo alle regole comuni di verifica e controllo sull'utilizzazione dei fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo dell'erogazione negli anni successivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995). - V. la precedente massima C. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte