Ordinanza 307/1995 (ECLI:IT:COST:1995:307)
Massima numero 21662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 07/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21661


Titolo
ORD. 307/95 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE DI TERZO -GENITORE CONVIVENTE - ESCLUSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE IN ORDINE ALLA PROPRIETA' DEI BENI PIGNORATI NELLA CASA DEL DEBITORE - PROSPETTATA INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA FAMIGLIA, RISULTANDO NOTEVOLMENTE ALLUNGATI, NELL'ATTUALE COSTUME SOCIALE, I TEMPI DELLA CONVIVENZA DEI FIGLI CON I LORO GENITORI PRIMA DEL MATRIMONIO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto, a parte che la violazione dei pur invocati parametri degli artt. da 29 a 31 Cost., non risulta neppure, come tale, esplicitamente dedotta, e' evidente, in un contesto di convivenza in cui e' ancor piu' accentuato il pericolo di elusione della tutela creditoria, la ragionevolezza del limite alla prova orale stabilito dalla disposizione impugnata. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte