Sentenza 309/1995 (ECLI:IT:COST:1995:309)
Massima numero 22372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 309/95. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TARIFFE D'ESTIMO E RENDITE CATASTALI - ATTRIBUZIONE DI CARATTERE PROVVISORIO E TRANSITORIO - PREVISIONE DI SUCCESSIVO ADEGUAMENTO AD ALTRE RENDITE DIVERSAMENTE DETERMINATE CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLE IMPOSTE GIA' VERSATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 309/95. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - TARIFFE D'ESTIMO E RENDITE CATASTALI - ATTRIBUZIONE DI CARATTERE PROVVISORIO E TRANSITORIO - PREVISIONE DI SUCCESSIVO ADEGUAMENTO AD ALTRE RENDITE DIVERSAMENTE DETERMINATE CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLE IMPOSTE GIA' VERSATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui riconosce la provvisorieta' e transitorieta' delle rendite catastali in atto, prevedendo la possibilita' di un loro successivo adeguamento ad altre rendite diversamente determinate, con efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta gia' effettuati. Invero, non puo' riconoscersi violato il principio di capacita' contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore, bensi' i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro piu' esatta determinazione. E' poi improprio il riferimento all'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, mentre la questione proposta si riferisce a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto eventualmente pagato in eccedenza al fisco. Ne' e' violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione di quei contribuenti che, versando somme che risultino, in seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del fisco, trattandosi di meri inconvenienti di fatto cui puo' portare l'applicazione della norma, tali da non configurare vizi di costituzionalita'. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui riconosce la provvisorieta' e transitorieta' delle rendite catastali in atto, prevedendo la possibilita' di un loro successivo adeguamento ad altre rendite diversamente determinate, con efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta gia' effettuati. Invero, non puo' riconoscersi violato il principio di capacita' contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore, bensi' i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro piu' esatta determinazione. E' poi improprio il riferimento all'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, mentre la questione proposta si riferisce a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto eventualmente pagato in eccedenza al fisco. Ne' e' violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione di quei contribuenti che, versando somme che risultino, in seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del fisco, trattandosi di meri inconvenienti di fatto cui puo' portare l'applicazione della norma, tali da non configurare vizi di costituzionalita'. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte