Sentenza 310/1995 (ECLI:IT:COST:1995:310)
Massima numero 22542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22543  22544


Titolo
SENT. 310/95 A. PENSIONI - PENSIONI INTEGRATIVE ENASARCO - PREVISTA RIDUZIONE (EX ART. 25, LEGGE N. 12 DEL 1973) PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DI IMPORTO ANNUALE SUPERIORE A DETERMINATI LIVELLI FISSATI A SCAGLIONI (DA UN MINIMO DI L. 5 MILIONI) SECONDO ALIQUOTE CRESCENTI (DAL 10 AL 20 PER CENTO) IN FUNZIONE DI RIEQUILIBRIO, IN CHIAVE DI SOLIDARIETA', TRA PENSIONI ALTE E MEDIO-BASSE - MANCATA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI FRONTE AL PROGRESSIVO AFFIEVOLIMENTO DI TALE FUNZIONE A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA E DEL CONTEMPORANEO PROGRESSIVO INCREMENTO DI MASSIMALI ED ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EFFETTIVITA' E PROPORZIONALITA' DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE L'IPOTIZZATO MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI PRESUPPONE UNA SCELTA, CONSENTITA SOLO AL LEGISLATORE, TRA LE DIVERSE ARTICOLAZIONI CON CUI PUO' ATTUARSI - CARATTERE NON PREGIUDIZIALE, MA SOLO EVENTUALMENTE CONSEGUENZIALE, DELL'OPPOSTO RILIEVO RISPETTO ALLE VALUTAZIONI DELLA CORTE SUL MERITO DELLE CENSURE - REIEZIONE.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 25 della legge (sulla previdenza integrativa ENASARCO) 2 febbraio 1973, n. 12, per la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni (da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni) cui va ragguagliata, in funzione di riequilibrio tra pensioni alte, medio-basse e minime, la riduzione, ivi prevista, con aliquote crescenti, del loro importo annuale, di fronte alla svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento di massimali ed aliquote contributive, va respinta, non avendo carattere pregiudiziale, la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa dell'ENASARCO in quanto, non esistendo nell'ordinamento un principio che valga ad assicurare in maniera diretta tale meccanismo, il risultato cui mira il giudice 'a quo' potrebbe essere raggiunto solo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate. Si tratta infatti di una obiezione che posta com'e' in ragione della (asserita) pluralita' dei rimedi finalizzati alla 'reductio ad legitimitatem' - che imporrebbe scelte consentite solo al legislatore - non potrebbe certo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito, venendo eventualmente in considerazione solo se, e dopo che, nelle relative valutazioni, la mancata previsione della correzione degli scaglioni dovesse riconoscersi contraria agli invocati parametri. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte