Sentenza 310/1995 (ECLI:IT:COST:1995:310)
Massima numero 22543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22542  22544


Titolo
SENT. 310/95 B. PENSIONI - PENSIONI INTEGRATIVE ENASARCO - PREVISTA RIDUZIONE (EX ART. 25, LEGGE N. 12 DEL 1973) PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DI IMPORTO ANNUALE SUPERIORE A DETERMINATI LIVELLI FISSATI A SCAGLIONI (DA UN MINIMO DI L. 5 MILIONI) SECONDO ALIQUOTE CRESCENTI (DAL 10 AL 20 PER CENTO) IN FUNZIONE DI RIEQUILIBRIO, IN CHIAVE DI SOLIDARIETA', TRA PENSIONI ALTE E MEDIO-BASSE - MANCATA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI FRONTE AL PROGRESSIVO AFFIEVOLIMENTO DI TALE FUNZIONE A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA E DEL CONTEMPORANEO PROGRESSIVO INCREMENTO DI MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DELLE PENSIONI MEDIO-BASSE VERSO LE ALIQUOTE PIU' ELEVATE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI VECCHI, DEI NUOVI PENSIONATI, COSTRETTI A VERSARE, AD AVVISO DEL GIUDICE 'A QUO', PIU' CONTRIBUTI PER PERCEPIRE PENSIONI SOLO NOMINALMENTE, PIU' ALTE - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA, INDIPENDENTEMENTE DAL MOMENTO DELLA EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, PER TUTTI I SOGGETTI BENEFICIARI- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'applicazione della riduzione dell'importo annuale delle pensioni integrative di vecchiaia da erogarsi agli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO, prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando la pensione - calcolata secondo i criteri stabiliti, con riferimento alle provvigioni percepite, dall'art. 10 della stessa legge - superi determinati livelli, fissati a scaglioni da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni, in misura progressivamente crescente (da un minimo del 10 per cento per le somme comprese tra L. 5 milioni e L. 6 milioni, fino ad un massimo del 20 per cento per le somme eccedenti L. 10 milioni), il progressivo affievolimento della funzione di riequilibrio - a cui la riduzione, in chiave di solidarieta', era originariamente ordinata - tra pensioni di maggiore e pensioni di minore e minima entita', verificatosi a causa della rilevante svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento dei massimali e delle aliquote contributive (ex d.P.R. n. 460 del 1978, d.P.R. n. 277 del 1983 ecc..), con la conseguente progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni di vecchiaia medio-basse verso le aliquote piu' elevate, opera, indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento previdenziale, per tutti i soggetti beneficiari. E' percio' da escludersi - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio sulla questione - che la denunciata mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento dei suddetti scaglioni, dia luogo, sotto questo aspetto, ad una violazione del principio di eguaglianza sostanziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12). - O. n. 366/1989. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte