Sentenza 310/1995 (ECLI:IT:COST:1995:310)
Massima numero 22544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 310/95 C. PENSIONI - PENSIONI INTEGRATIVE ENASARCO - PREVISTA RIDUZIONE (EX ART. 25, LEGGE N. 12 DEL 1973) PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DI IMPORTO ANNUALE SUPERIORE A DETERMINATI LIVELLI FISSATI A SCAGLIONI (DA UN MINIMO DI L. 5 MILIONI) SECONDO ALIQUOTE CRESCENTI (DAL 10 AL 20 PER CENTO) IN FUNZIONE DI RIEQUILIBRIO, IN CHIAVE DI SOLIDARIETA', TRA PENSIONI ALTE E MEDIO-BASSE - MANCATA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI FRONTE AL PROGRESSIVO AFFIEVOLIMENTO DI TALE FUNZIONE A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA E DEL CONTEMPORANEO PROGRESSIVO INCREMENTO DI MASSIMALI ED ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DELLE PENSIONI MEDIO-BASSE VERSO LE ALIQUOTE PIU' ELEVATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFETTIVITA' E PROPORZIONALITA' DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE RIGUARDO ALLA POSSIBILE, MA NON COSTITUZIONALMENTE NECESSARIA, CORREZIONE DEI SUDDETTI EFFETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 310/95 C. PENSIONI - PENSIONI INTEGRATIVE ENASARCO - PREVISTA RIDUZIONE (EX ART. 25, LEGGE N. 12 DEL 1973) PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DI IMPORTO ANNUALE SUPERIORE A DETERMINATI LIVELLI FISSATI A SCAGLIONI (DA UN MINIMO DI L. 5 MILIONI) SECONDO ALIQUOTE CRESCENTI (DAL 10 AL 20 PER CENTO) IN FUNZIONE DI RIEQUILIBRIO, IN CHIAVE DI SOLIDARIETA', TRA PENSIONI ALTE E MEDIO-BASSE - MANCATA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI FRONTE AL PROGRESSIVO AFFIEVOLIMENTO DI TALE FUNZIONE A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA E DEL CONTEMPORANEO PROGRESSIVO INCREMENTO DI MASSIMALI ED ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DELLE PENSIONI MEDIO-BASSE VERSO LE ALIQUOTE PIU' ELEVATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFETTIVITA' E PROPORZIONALITA' DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE RIGUARDO ALLA POSSIBILE, MA NON COSTITUZIONALMENTE NECESSARIA, CORREZIONE DEI SUDDETTI EFFETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alla riduzione degli importi annuali delle pensioni integrative di vecchiaia da erogarsi agli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO, prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando la pensione - calcolata secondo i criteri stabiliti, con riferimento alle provvigioni percepite, dall'art. 10 della stessa legge - superi determinati livelli, fissati a scaglioni da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni, in misura progressivamente crescente (da un minimo del 10 per cento per le somme comprese tra L. 5 milioni e L. 6 milioni, fino ad un massimo del 20 per cento per le somme eccedenti L. 10 milioni), e' da escludersi che la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento di detti scaglioni, di fronte al progressivo svilimento della funzione di riequilibrio - a cui la riduzione, in chiave di solidarieta', era originariamente ordinata - tra pensioni di maggiore e pensioni di minore e minima entita', verificatosi a causa della rilevante svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento dei massimali e delle aliquote contributive (ex d.P.R. n. 460 del 1978, d.P.R. n. 277 del 1983 ecc..), con la conseguente progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni medio-basse verso le aliquote piu' elevate, dia luogo a violazione dei principi della effettivita' delle prestazioni previdenziali e della proporzionalita' delle stesse ai contributi versati, sanciti dagli artt. 38 e 3 Cost.. In un sistema di previdenza integrativa (quale quella gestita dall'ENASARCO) che garantisce comunque il trattamento minimo di pensione, non sussiste infatti - ne' puo' farsi discendere dagli evocati parametri - una necessita' costituzionale che il criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente differenziato in ragione dell'importo, piu' o meno elevato, delle stesse. E d'altra parte proprio la natura integrativa della previdenza in questione potrebbe giustificare un atteggiamento del legislatore - nella discrezionalita' che gli va riconosciuta in materia - di graduale abdicazione al meccanismo riequilibratore, piuttosto che di sua rivitalizzazione, tanto piu' che, dopo il riordino del settoriale sistema previdenziale 'de quo', operato dalla legge n. 12 del 1973, sono stati estesi (ex d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 28 febbraio 1978, n. 41) alle pensioni erogate dall'ENASARCO il trattamento minimo previsto dall'assicurazione generale obbligatoria e la stessa perequazione, introducendosi in tal modo una nuova tutela anche per le pensioni di importo piu' basso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12). - Su altra questione in materia di previdenza ENASARCO, gia' sollevata nei confronti dell'art. 10, legge n. 12 del 1973, v. S. n. 265/1992. Per argomenti a sostegno della non riferibilita' immediata a sistemi di previdenza integrativa, del precetto dell'art. 38 Cost. per cui vanno preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, v. S. n. 78/1995. red.: S.P.
Riguardo alla riduzione degli importi annuali delle pensioni integrative di vecchiaia da erogarsi agli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO, prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12, quando la pensione - calcolata secondo i criteri stabiliti, con riferimento alle provvigioni percepite, dall'art. 10 della stessa legge - superi determinati livelli, fissati a scaglioni da un minimo di L. 5 milioni fino ad oltre L. 10 milioni, in misura progressivamente crescente (da un minimo del 10 per cento per le somme comprese tra L. 5 milioni e L. 6 milioni, fino ad un massimo del 20 per cento per le somme eccedenti L. 10 milioni), e' da escludersi che la mancata introduzione di un meccanismo di adeguamento di detti scaglioni, di fronte al progressivo svilimento della funzione di riequilibrio - a cui la riduzione, in chiave di solidarieta', era originariamente ordinata - tra pensioni di maggiore e pensioni di minore e minima entita', verificatosi a causa della rilevante svalutazione monetaria intervenuta contemporaneamente al progressivo incremento dei massimali e delle aliquote contributive (ex d.P.R. n. 460 del 1978, d.P.R. n. 277 del 1983 ecc..), con la conseguente progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni medio-basse verso le aliquote piu' elevate, dia luogo a violazione dei principi della effettivita' delle prestazioni previdenziali e della proporzionalita' delle stesse ai contributi versati, sanciti dagli artt. 38 e 3 Cost.. In un sistema di previdenza integrativa (quale quella gestita dall'ENASARCO) che garantisce comunque il trattamento minimo di pensione, non sussiste infatti - ne' puo' farsi discendere dagli evocati parametri - una necessita' costituzionale che il criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente differenziato in ragione dell'importo, piu' o meno elevato, delle stesse. E d'altra parte proprio la natura integrativa della previdenza in questione potrebbe giustificare un atteggiamento del legislatore - nella discrezionalita' che gli va riconosciuta in materia - di graduale abdicazione al meccanismo riequilibratore, piuttosto che di sua rivitalizzazione, tanto piu' che, dopo il riordino del settoriale sistema previdenziale 'de quo', operato dalla legge n. 12 del 1973, sono stati estesi (ex d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 28 febbraio 1978, n. 41) alle pensioni erogate dall'ENASARCO il trattamento minimo previsto dall'assicurazione generale obbligatoria e la stessa perequazione, introducendosi in tal modo una nuova tutela anche per le pensioni di importo piu' basso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, legge 2 febbraio 1973, n. 12). - Su altra questione in materia di previdenza ENASARCO, gia' sollevata nei confronti dell'art. 10, legge n. 12 del 1973, v. S. n. 265/1992. Per argomenti a sostegno della non riferibilita' immediata a sistemi di previdenza integrativa, del precetto dell'art. 38 Cost. per cui vanno preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, v. S. n. 78/1995. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte