Sentenza 311/1995 (ECLI:IT:COST:1995:311)
Massima numero 22196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 311/95 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CAMERE DI COMMERCIO - FONDI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - ESCLUSIONE, CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, DALLA RIVALUTAZIONE, PREVISTA DALLA DISPOSIZIONE INTERPRETATA, DEGLI EMOLUMENTI PENSIONABILI, DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO DELLO STIPENDIO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI COLPITI DA TALE ESCLUSIONE E I DIPENDENTI CHE, IN BASE A DIVERSO ORIENTAMENTO ERMENEUTICO SEGUITO IN GIURISPRUDENZA DA ALCUNE SENTENZE, HANNO GODUTO DELLA RIVALUTAZIONE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 311/95 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CAMERE DI COMMERCIO - FONDI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - ESCLUSIONE, CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, DALLA RIVALUTAZIONE, PREVISTA DALLA DISPOSIZIONE INTERPRETATA, DEGLI EMOLUMENTI PENSIONABILI, DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO DELLO STIPENDIO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI COLPITI DA TALE ESCLUSIONE E I DIPENDENTI CHE, IN BASE A DIVERSO ORIENTAMENTO ERMENEUTICO SEGUITO IN GIURISPRUDENZA DA ALCUNE SENTENZE, HANNO GODUTO DELLA RIVALUTAZIONE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi che l'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 19 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell'art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 72, che nella rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale, non si ricomprendono l'indennita' integrativa speciale e gli altri accessori dello stipendio tabellare, dia luogo ad una disparita' di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale, tra i dipendenti soggetti all'applicazione della norma censurata, e i dipendenti che, invece, sulla base dei principi affermati in giurisprudenza dalle sentenze che hanno seguito l'indirizzo contrario, hanno invece goduto della rivalutazione. Come la Corte ha piu' volte ribadito, infatti, non puo' contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi del tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore, mentre e' anche principio dalla Corte piu' volte affermato quello secondo cui la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza appartiene alla discrezionalita' del legislatore, cui spetta il potere di disporre circa la misura e le modalita' di tale trattamento: discrezionalita' che nel caso di specie risulta usata entro i limiti consentiti, introducendosi un elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). - Sul fluire del tempo come elemento diversificatore, da ultimo, S. n. 237/1994. Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla determinazione della base retributiva del trattamento di quiescenza, v. O. nn. 111/1991 e 402/1990, nonche' S. n. 531/1988 ed altre. red.: S.P.
Non puo' ritenersi che l'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 19 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell'art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 72, che nella rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale, non si ricomprendono l'indennita' integrativa speciale e gli altri accessori dello stipendio tabellare, dia luogo ad una disparita' di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale, tra i dipendenti soggetti all'applicazione della norma censurata, e i dipendenti che, invece, sulla base dei principi affermati in giurisprudenza dalle sentenze che hanno seguito l'indirizzo contrario, hanno invece goduto della rivalutazione. Come la Corte ha piu' volte ribadito, infatti, non puo' contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi del tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore, mentre e' anche principio dalla Corte piu' volte affermato quello secondo cui la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza appartiene alla discrezionalita' del legislatore, cui spetta il potere di disporre circa la misura e le modalita' di tale trattamento: discrezionalita' che nel caso di specie risulta usata entro i limiti consentiti, introducendosi un elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). - Sul fluire del tempo come elemento diversificatore, da ultimo, S. n. 237/1994. Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla determinazione della base retributiva del trattamento di quiescenza, v. O. nn. 111/1991 e 402/1990, nonche' S. n. 531/1988 ed altre. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte