Sentenza 312/1995 (ECLI:IT:COST:1995:312)
Massima numero 22209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22208
Titolo
SENT. 312/95 B. PROFESSIONI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE CONTRO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO - LEGITTIMAZIONE DELL'ASPIRANTE ALL'ISCRIZIONE E DEL PUBBLICO MINISTERO E NON ANCHE DEI PROFESSIONISTI GIA' ISCRITTI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO RIGUARDO A NORME CONCERNENTI, COME QUELLA IMPUGNATA, LA DISCIPLINA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 312/95 B. PROFESSIONI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE CONTRO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO - LEGITTIMAZIONE DELL'ASPIRANTE ALL'ISCRIZIONE E DEL PUBBLICO MINISTERO E NON ANCHE DEI PROFESSIONISTI GIA' ISCRITTI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA - INAPPLICABILITA' DI TALE PRINCIPIO RIGUARDO A NORME CONCERNENTI, COME QUELLA IMPUGNATA, LA DISCIPLINA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non v'e' dubbio che sia il procedimento per l'iscrizione all'Albo dei ragionieri e periti commerciali - procedimento che si svolge, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1068 del 1953, presso il Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente risiede - sia il procedimento, previsto dal quinto comma dello stesso articolo, cui da' luogo il ricorso gerarchico improprio, contro le deliberazioni del Consiglio di collegio, da parte dei soggetti ivi indicati (aspirante all'iscrizione e pubblico ministero) dinnanzi al Consiglio nazionale - ancorche' le deliberazioni di quest'ultimo possano essere successivamente sottoposte, dagli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068, al vaglio del Tribunale - hanno natura amministrativa. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale non comporta violazione dell'art. 24 Cost. una disposizione della legge ordinaria che nella disciplina di un procedimento amministrativo non preveda il diritto di difesa, non puo' farsi richiamo a tale principio - che il diritto di difesa garantisce solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali - per contestare la legittimita' costituzionale del citato art. 32, quinto comma, nella parte in cui non prevede che contro le deliberazioni del Consiglio di collegio siano legittimati a ricorrere al Consiglio nazionale anche i professionisti gia' iscritti all'albo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, quinto comma, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068). - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Non v'e' dubbio che sia il procedimento per l'iscrizione all'Albo dei ragionieri e periti commerciali - procedimento che si svolge, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1068 del 1953, presso il Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente risiede - sia il procedimento, previsto dal quinto comma dello stesso articolo, cui da' luogo il ricorso gerarchico improprio, contro le deliberazioni del Consiglio di collegio, da parte dei soggetti ivi indicati (aspirante all'iscrizione e pubblico ministero) dinnanzi al Consiglio nazionale - ancorche' le deliberazioni di quest'ultimo possano essere successivamente sottoposte, dagli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068, al vaglio del Tribunale - hanno natura amministrativa. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale non comporta violazione dell'art. 24 Cost. una disposizione della legge ordinaria che nella disciplina di un procedimento amministrativo non preveda il diritto di difesa, non puo' farsi richiamo a tale principio - che il diritto di difesa garantisce solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali - per contestare la legittimita' costituzionale del citato art. 32, quinto comma, nella parte in cui non prevede che contro le deliberazioni del Consiglio di collegio siano legittimati a ricorrere al Consiglio nazionale anche i professionisti gia' iscritti all'albo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, quinto comma, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068). - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte