Sentenza 313/1995 (ECLI:IT:COST:1995:313)
Massima numero 21638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21639  21640  21641


Titolo
SENT. 313/95 A. REATO IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - CARATTERI E LIMITI DEL SUO CORRETTO ESERCIZIO - SINDACATO DI RAGIONEVOLEZZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AMBITO DI ESERCIZIO DELLO SCRUTINIO DEL MERITO DELLE SCELTE SANZIONATORIE DEL LEGISLATORE.

Testo
Sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, non ogni mutamento del costume o della coscienza collettiva puo' indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere la ponderazione dei beni coinvolti operata dal legislatore attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio - perche' in quel caso, al giudizio di valore legislativo, relativo, si sovrapporrebbe un controllo di ragionevolezza, anch'esso relativo, espressione di una funzione "creativa" di sicuro non appartenente alla Corte -: per operare lo scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, occorre che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, appalesandosi in concreto come frutto di un uso distorto della discrezionalita' che attinga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi come figura sintomatica di "eccesso di potere", e dunque di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. L'apprezzamento della manifesta irragionevolezza della quantita' o qualita' della pena comminata per una fattispecie incriminatrice si salda intimamente alla verifica dell'uso effettivo del potere discrezionale: ove uno o piu' fra i valori coinvolti dalla norma appaiano sviliti al punto da risultare compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sara' la stessa discrezionalita' a non potersi dire correttamente esercitata, perche' carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte