Sentenza 313/1995 (ECLI:IT:COST:1995:313)
Massima numero 21639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21638  21640  21641


Titolo
SENT. 313/95 B. OLTRAGGIO O VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA - ASSERITA INADEGUATEZZA IN ECCESSO DEL MINIMO EDITTALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA, E CONSEGUENTEMENTE DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA - ETEROGENEITA' DELL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO ALLE DUE IPOTESI DELITTUOSE 'DE QUIBUS' - CARATTERI DIFFERENZIALI - CONSEGUENTE NON UTILIZZABILITA' DEI PRINCIPI AFFERMATI NELLA SENT. N. 341 DEL 1994 E NON TRASFERIBILITA' DEL RELATIVO 'DECISUM' - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La struttura delle norme che prevedono l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e l'oltraggio a un magistrato in udienza, che si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale, e le connotazioni fortemente storicizzate che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa, impediscono una qualsiasi estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994, ed a maggior ragione un automatico trasferimento di quel 'decisum' alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 c.p.. Nel primo caso e' infatti la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni espresse che rappresenta la connotazione tipizzante e dunque il valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i riverberi negativi che l'offesa puo' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o collegio e' chiamato ad esercitare; nel secondo caso, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor piu' renderebbe impropria qualsiasi assimilazione alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. Il rilievo, contenuto nella sent. n. 341 del 1994, che in altri paesi di democrazia matura l'oltraggio a pubblico ufficiale sia punito meno severamente o risulti addirittura ignorato, non puo' ovviamente valere per l'oltraggio ad un magistrato in udienza, atteso che nei paesi di antica tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia e' assicurato da norme assai rigorose. Del pari va esclusa la violazione del principio di rieducativita' della pena, invocato dai giudici 'a quibus' per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - v. S. n. 341/1994, richiamata nel testo. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte