Sentenza 314/1995 (ECLI:IT:COST:1995:314)
Massima numero 21703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 314/95. OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ASSERITA INADEGUATEZZA IN ECCESSO DELLA PENA MINIMA EDITTALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFFERENZA FRA L'IPOTESI 'DE QUA' E, RISPETTIVAMENTE, LA VIOLENZA PRIVATA E L'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA MEDESIMA 'RATIO DECIDENDI' DELLA SENT. N. 341 DEL 1994 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' giustificata la pena edittale minima di mesi sei di reclusione comminata dall'art. 336 c.p. per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sia in se' considerata che in rapporto a quella, sensibilmente piu' lieve, prevista dall'art. 610 c.p. per la violenza privata, in quanto, innanzitutto, in questa seconda ipotesi non si riscontra quell'elemento teleologico, di notevole gravita', consistente nel costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto di ufficio. A differenza poi della sanzione minima edittale prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta eccessiva dalla sent. n. 341 del 1994 perche' costituente un 'unicum' generato dal codice penale del 1930, frutto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti fra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica, la pena minima per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale era gia' nel c.p. del 1889, all'art. 187, assai piu' severa delle blande sanzioni previste per l'oltraggio. Nell'ipotesi di accoglimento del 'petitum' del giudice 'a quo', infine, si assimilerebbe il trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a quello della violenza o minaccia, in aperto contrasto con la evidente maggiore lesivita' della seconda ipotesi delittuosa rispetto alla prima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 97 Cost., dell'art. 336 c.p.). - v. S. n. 341/1994, citata nel testo. In ordine all'elemento teleologico della violenza o minaccia a p.u., nell'ambito di un raffronto con la disciplina prevista dall'art. 196 c.p.m.p., v. S. n. 405/1994. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte