Ordinanza 315/1995 (ECLI:IT:COST:1995:315)
Massima numero 21715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 12/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21713  21714  21716  21717


Titolo
ORD. 315/95 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - CONTROLLO, DA PARTE DEL PREFETTO, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITO RICORSO DELL'INTERESSATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, SULLA REGOLARITA' DELLE CONTESTAZIONI DEGLI ORGANI ACCERTATORI E DELLE RELATIVE NOTIFICAZIONI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' affermato dalla Corte - e' privo di riflessi sul piano della costituzionalita' che il riesame della contestazione, in sede amministrativa, generalmente effettuato d'ufficio, venga in alcuni casi subordinato dalla legge all'istanza dell'interessato dato che cio' che la Costituzione assicura e' soltanto l'azione giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte