Sentenza 318/1995 (ECLI:IT:COST:1995:318)
Massima numero 22215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 19/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
22212
Titolo
SENT. 318/95 B. ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISCOSSIONE DI ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA (NELLA SPECIE: CANONI PER FORNITURE) AD ESSO SPETTANTI - RINVIO ALLE NORME APPLICABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'UTENTE CONTESTI L'ESISTENZA O L'ENTITA' DEL CREDITO DELL'ENTE, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA, NON PRECLUSIVA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ADOTTATA RIGUARDO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI (ENEL, SIP, AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DEL METANO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 318/95 B. ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISCOSSIONE DI ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA (NELLA SPECIE: CANONI PER FORNITURE) AD ESSO SPETTANTI - RINVIO ALLE NORME APPLICABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'UTENTE CONTESTI L'ESISTENZA O L'ENTITA' DEL CREDITO DELL'ENTE, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA, NON PRECLUSIVA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ADOTTATA RIGUARDO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI (ENEL, SIP, AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DEL METANO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
Col precludere all'autorita' giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilita', nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensita' concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparita' di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non e' neppur dato giovarsi del sistema di gradualita' nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Col precludere all'autorita' giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilita', nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensita' concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparita' di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non e' neppur dato giovarsi del sistema di gradualita' nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte