Sentenza 319/1995 (ECLI:IT:COST:1995:319)
Massima numero 22216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 19/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22217


Titolo
SENT. 319/95 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELL'ESPROPRIO - PRINCIPI DELLA C.D. LEGGE STRALCIO - IMPOSSIBILITA' DI ESPROPRIARE TERRENI NON APPARTENENTI AL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE, ANCHE SE A LUI CATASTALMENTE INTESTATI.

Testo
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di riconoscere, la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. Legge Stralcio) richiede, quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio della procedura espropriativa, che l'espropriazione sia effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio. E' inoltre principio costante della giurisprudenza costituzionale in materia quello per cui, ai suddetti effetti, nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica dell'acquisto del diritto di proprieta', deve prevalere quest'ultima. - V. S. nn. 8/1959, 57/1959, 21/1967 e 3/1987. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4