Sentenza 319/1995 (ECLI:IT:COST:1995:319)
Massima numero 22217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 19/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22216


Titolo
SENT. 319/95 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - INCLUSIONE, TRA I BENI ESPROPRIATI CON D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952, N. 2491, IN BASE ALLA LEGGE-DELEGA 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (LEGGE STRALCIO), E TRASFERITI ALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (ERSAP), DI TERRENI INTESTATI CATASTALMENTE MA NON APPARTENENTI, IN QUANTO PRECEDENTEMENTE USUCAPITI DA UN TERZO, AL SOGGETTO ESPROPRIATO - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO PRESIDENZIALE NELLA PARTE CONCERNENTE I BENI SUDDETTI - PIENA VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PARTI DELLO STESSO NON COINVOLTE NELLA QUESTIONE.

Testo
Come si e' accertato nel giudizio 'a quo', nell'espropriazione di terreni siti in Comune di Palagianello (Taranto) disposta, in favore dell'ERSAP, con d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, in base alla delega legislativa conferita al Governo con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), nei confronti di Ostuni Adriano, sono stati compresi dei fondi (corrispondenti alla particella 22 del foglio 17 del locale catasto) che, benche' catastalmente intestati all'Ostuni, erano di proprieta', per usucapione, di un terzo (Sig. Peruzzi). In questa parte, percio', il decreto presidenziale in questione, per la evidente esorbitanza dai limiti della delega, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Con l'avvertenza che la pronuncia della Corte non travolge le restanti sue parti aventi autonoma efficacia. - V. massima precedente ed ivi richiami red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4    co. 2  

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4    co. 4