Sentenza 320/1995 (ECLI:IT:COST:1995:320)
Massima numero 22375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/06/1995; Decisione del
28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 320/95. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA' ESTENSIVA DELL'AMBITO DEI BENEFICI - RIMBORSI DOVUTI ALL'INPS - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE DI ATTUAZIONE - RATEIZZAZIONE DECENNALE SENZA RIVALUTAZIONE MONETARIA, INTERESSI E COMPENSAZIONI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALL'INPS DI UN PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., E DEGLI ARTT. 23 E 53 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 320/95. MEZZOGIORNO (PROVVEDIMENTI PER IL) - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITA' ESTENSIVA DELL'AMBITO DEI BENEFICI - RIMBORSI DOVUTI ALL'INPS - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE DI ATTUAZIONE - RATEIZZAZIONE DECENNALE SENZA RIVALUTAZIONE MONETARIA, INTERESSI E COMPENSAZIONI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALL'INPS DI UN PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., E DEGLI ARTT. 23 E 53 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), nella parte in cui prevede che le somme dovute all'INPS a titolo di sgravi contributivi, per effetto della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, siano rimborsate, previa presentazione di domanda, ratealmente in dieci anni senza aggravio per rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilita' di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS. Invero, nei casi in cui il legislatore, in esecuzione di sentenza della Corte costituzionale, appresti la disponibilita' dei mezzi economici necessari, tenendo anche conto dell'ampiezza dell'onere richiesto, deve ritenersi giustificata l'osservanza di particolari modalita' e di ragionevoli limiti, nonche' la gradualita' corrispondente alle esigenze di reperimento delle risorse finanziarie (cfr. sent. nn. 243/1993, 99/1995, 103/1995). Nella specie limiti e gradualita' nella concessione delle sopravvenute erogazioni trovano giustificazione sia nell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio tra le imprese e sia nella mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, poiche' il rimborso a distanza di tempo dei contributi gia' versati non consegue piu' quelle stesse finalita' sociali che giustificavano lo sgravio contestuale allo sviluppo della produzione ed al corrispondente livello occupazionale. Non sussiste poi violazione ne' delle esigenze di tutela giurisdizionale, poiche' la norma impugnata non attiene ai limiti processuali di tale tutela; ne' degli artt. 23 e 53 Cost., che riguardano la diversa materia tributaria; ne' degli artt. 41 e 97 Cost., poiche' le scelte discrezionali del legislatore nel modulare gli incentivi alle diverse imprese, tenendo conto dei pubblici bilanci, sono state ragionevolmente esercitate. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, conv. in l. 20 maggio 1993, n. 151 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), nella parte in cui prevede che le somme dovute all'INPS a titolo di sgravi contributivi, per effetto della sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, siano rimborsate, previa presentazione di domanda, ratealmente in dieci anni senza aggravio per rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilita' di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS. Invero, nei casi in cui il legislatore, in esecuzione di sentenza della Corte costituzionale, appresti la disponibilita' dei mezzi economici necessari, tenendo anche conto dell'ampiezza dell'onere richiesto, deve ritenersi giustificata l'osservanza di particolari modalita' e di ragionevoli limiti, nonche' la gradualita' corrispondente alle esigenze di reperimento delle risorse finanziarie (cfr. sent. nn. 243/1993, 99/1995, 103/1995). Nella specie limiti e gradualita' nella concessione delle sopravvenute erogazioni trovano giustificazione sia nell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio tra le imprese e sia nella mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, poiche' il rimborso a distanza di tempo dei contributi gia' versati non consegue piu' quelle stesse finalita' sociali che giustificavano lo sgravio contestuale allo sviluppo della produzione ed al corrispondente livello occupazionale. Non sussiste poi violazione ne' delle esigenze di tutela giurisdizionale, poiche' la norma impugnata non attiene ai limiti processuali di tale tutela; ne' degli artt. 23 e 53 Cost., che riguardano la diversa materia tributaria; ne' degli artt. 41 e 97 Cost., poiche' le scelte discrezionali del legislatore nel modulare gli incentivi alle diverse imprese, tenendo conto dei pubblici bilanci, sono state ragionevolmente esercitate. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte