Sentenza 321/1995 (ECLI:IT:COST:1995:321)
Massima numero 22468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22466  22467  22469


Titolo
SENT. 321/95 C. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - RISCOSSIONE - CONDONO EFFETTUATO DAL MARITO - TITOLO PER L'ESECUZIONE SUI REDDITI DELLA MOGLIE - ESCLUSIONE - ART. 8, PRIMO COMMA, LEGGE N. 576 DEL 1975 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie quando l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai sensi del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. Tale fattispecie, infatti, non puo' assimilarsi a quella del normale accertamento d'ufficio intestato al solo marito e divenuto definitivo, sicche' e' giustificata la diversita' di disciplina. Nel caso di accertamento definitivo, invero, la legge consente, per l'imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie, l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei confronti della moglie, cosi' estendendo a quest'ultima la soggettivita' passiva dell'imposta, ma nel contempo ammette la moglie ad impugnare il ruolo per dimostrare l'illegittimita' totale o parziale della pretesa tributaria. Nel caso di esaurimento del rapporto tributario per condono fiscale, invece, non e' piu' consentita alcuna contestazione del presupposto impositivo, per cui non puo' estendersi ad altri la soggettivita' passiva tributaria. Poiche' nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari la moglie non era soggetto coobbligato del debito d'imposta, del quale rispondeva solo il marito, non e' poi conferente il richiamo all'art. 53 Cost., che si riferisce alla capacita' contributiva dei soggetti passivi dell'imposta, ma non di quelli che tale titolarita' non posseggono. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte