Ordinanza 322/1995 (ECLI:IT:COST:1995:322)
Massima numero 22221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  28/06/1995;  Decisione del  28/06/1995
Deposito del 13/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 322/95. EDILIZIA E URBANISTICA - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - CAUSE DI ESTINZIONE - SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA E RIPRISTINO DELL'ORIGINARIO ASSETTO URBANISTICO-EDILIZIO DEL TERRITORIO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE ABBIANO REALIZZATO UNA COSTRUZIONE ABUSIVA ED OTTENUTO POI LA CONCESSIONE IN SANATORIA, PER I QUALI, INVECE L'ESTINZIONE E' OPERATIVA - NECESSITA' DI DISTINGUERE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - QUESTIONE GIA' DECISA CON RIGUARDO AD ALCUNE DI ESSE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO', PER 'IUS SUPERVENIENS' RELATIVAMENTE ALLE ALTRE.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, 22 e 38, l. n. 47 del 1985 e 1-sexies d.l. n. 312 del 1985, con la quale si lamenta la mancata previsione dell'estinzione del reato di costruzione abusiva - riconosciuta se viene ottenuta la concessione in sanatoria - anche in caso di demolizione dell'opera realizzata, manca, da parte del giudice 'a quo' una qualsiasi valutazione della diversita' strutturale e teleologica degli impugnati artt. 20 e 22, da un lato, e 38 dall' altro, i quali, rispondendo a criteri e a finalita' diverse, non possono essere utilmente confrontati ai fini dell'estinzione di tale reato. Peraltro, mentre, riguardo all'art. 22, va dato atto che la Corte ha gia' riconosciuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata, identica questione di costituzionalita', precisando che l'estinzione del reato predetto si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, - sempre che si tratti di costruzione per cui si sarebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria - riguardo all'art. 38, l. n. 47 del 1985 e all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice 'a quo', per un riesame della rilevanza, alla luce dei principi desumibili dalla sopravvenuta normativa, di cui alla l. 23 dicembre 1994, n. 724 (modificata dal d.l. 26 maggio 1995, n. 193). - Riguardo all'art. 22, l. n. 47 del 1985, v. S. n. 167/1989, nonche' O. nn. 274/1989, 415/1989, 539/1989, 34/1990 e 80/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte