Sentenza 325/1995 (ECLI:IT:COST:1995:325)
Massima numero 22248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/07/1995; Decisione del
10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22249
Titolo
SENT. 325/95 A. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE ED AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO PREVISTO DALL'ART. 570 C.P. - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA PER DETERIORE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO DELLA TUTELA PENALE, RISERVATO AI CONIUGI DIVORZIATI - ERRONEITA' DEL TERMINE DI COMPARAZIONE INDICATO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 325/95 A. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE ED AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO PREVISTO DALL'ART. 570 C.P. - ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA PER DETERIORE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO DELLA TUTELA PENALE, RISERVATO AI CONIUGI DIVORZIATI - ERRONEITA' DEL TERMINE DI COMPARAZIONE INDICATO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identita' delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicche' il discrimine non e' rappresentato solo dalla diversa procedibilita' del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quo' quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in se' considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Il rinvio operato dall'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") all'art. 570 C.p., sia pure inteso solo per l'identita' delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine da un rapporto familiare fondato sul matrimonio; tuttavia, diverse sono le condotte penalmente sanzionate dagli articoli citati, sicche' il discrimine non e' rappresentato solo dalla diversa procedibilita' del reato. Pertanto, non potendosi considerare quello indicato dal giudice 'a quo' quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in se' considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale: valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 12-sexies della legge I dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - V. S. n. 472/1989 e n. 1009/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte