Sentenza 326/1995 (ECLI:IT:COST:1995:326)
Massima numero 22222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
10/07/1995; Decisione del
10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 326/95. SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - PREVISTA REVOCA DELLA NOMINA E DEL PORTO D'ARMA IN SEGUITO A CONDANNA PER DELITTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, PIU' VOLTE AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, PER CUI NON PUO' SANCIRSI LA DESTITUZIONE DELL'IMPIEGO O COMUNQUE LA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO COME EFFETTO AUTOMATICO DELLA CONDANNA PENALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO, NEL CASO, LA CONDANNA PENALE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DELL'INTERESSATO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 326/95. SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - PREVISTA REVOCA DELLA NOMINA E DEL PORTO D'ARMA IN SEGUITO A CONDANNA PER DELITTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, PIU' VOLTE AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, PER CUI NON PUO' SANCIRSI LA DESTITUZIONE DELL'IMPIEGO O COMUNQUE LA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO COME EFFETTO AUTOMATICO DELLA CONDANNA PENALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO, NEL CASO, LA CONDANNA PENALE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DELL'INTERESSATO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte