Paesaggio - Pianificazione - Conservazione ambientale e paesaggistica - Spettanza esclusiva allo Stato - Prevalenza gerarchica del piano paesaggistico sugli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto con tale modello (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme della Regione Campania, di modifica alla legge regionale sul "Piano casa", che autorizzano interventi edilizi anche nei territori di pertinenza del piano urbanistico territoriale (PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana, ad eccezione delle aree su cui insistono vincoli di inedificabilità assoluti). (Classif. 170007).
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, con la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza. Il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004) deve essere pertanto declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. (Precedenti: S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 11/2016 - mass. 38705).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania n. 35 del 1987 quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta. Le disposizioni censurate contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).