Ordinanza 328/1995 (ECLI:IT:COST:1995:328)
Massima numero 22233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/07/1995;  Decisione del  10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22231  22238  22239  22240  22241  22242  22244


Titolo
ORD. 328/95 B. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRECETTI COSTITUZIONALI CHE RISERVANO ALLE CAMERE LA FUNZIONE LEGISLATIVA E ALLE MAGISTRATURE (ORDINARIA E AMMINISTRATIVE) LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Questione gia' dichiarata inammissibile, non dovendo essere esaminati dalla Corte profili di incostituzionalita' dedotti dal giudice 'a quo' in riferimento a parametri costituzionali (nel caso di specie, gli artt. 70, 101, 102 e 104 Cost.) indicati nel solo dispositivo della ordinanza di rimessione senza addurre alcun cenno di motivazione. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte