Ordinanza 328/1995 (ECLI:IT:COST:1995:328)
Massima numero 22242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/07/1995;  Decisione del  10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22231  22233  22238  22239  22240  22241  22244


Titolo
ORD. 328/95 G. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DEI CONTRIBUENTI A SECONDA CHE SIANO O NO PROPRIETARI DI IMMOBILI, A PRESCINDERE DA ALTRE POSSIBILI FONTI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ASSERITA OPERATIVITA' DELL'IMPOSTA SULLO STESSO PIANO DEGLI ISTITUTI ABLATORI SENZA PREVISIONE DI INDENNIZZO - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte