Ordinanza 328/1995 (ECLI:IT:COST:1995:328)
Massima numero 22244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/07/1995;  Decisione del  10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22231  22233  22238  22239  22240  22241  22242


Titolo
ORD. 328/95 H. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DEI CONTRIBUENTI A SECONDA CHE SIANO O NO PROPRIETARI DI IMMOBILI, A PRESCINDERE DA ALTRE POSSIBILI FONTI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ASSERITA OPERATIVITA' DELL'IMPOSTA SULLO STESSO PIANO DEGLI ISTITUTI ABLATORI SENZA PREVISIONE DI INDENNIZZO - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto la disposizione contenente la censurata delegazione legislativa ha oggetti eterogenei non strettamente ed intimamente connessi, componendosi di molteplici proposizioni normative, recanti ben diciannove principi e criteri direttivi. - S. n. 263/1994. Per identica 'ratio decidendi', v. la precedente massima G. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte