Ordinanza 330/1995 (ECLI:IT:COST:1995:330)
Massima numero 21720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/07/1995;  Decisione del  10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 330/95. DEPENALIZZAZIONE - TRASFORMAZIONE, EX LEGE N. 561 DEL 1993, DI REATI MINORI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI - INAPPLICABILITA' DELLA NUOVA NORMATIVA NEI CASI IN CUI IL PROCEDIMENTO PENALE RISULTI GIA' DEFINITO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ASSERITA IRRAZIONALE DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE PIU' FAVOREVOLE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI' TRA SOGGETTI GIA' CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA E SOGGETTI ANCORA SOTTOPOSTI A GIUDIZIO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilita' della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale gia' risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha gia' reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattivita' della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattivita' delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., puo', conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilita' del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre e' senz'altro da escludersi - data la evidente diversita', e conseguente incomparabilita' delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, gia' condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattivita' della norma penale piu' favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte