Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessaria adeguatezza (nel caso di specie: inammissibilità, per inadeguatezza della motivazione, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della Provincia autonoma di Trento relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo). (Classif. 113003).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone, in particolare, nei giudizi proposti in via principale, per cui la genericità delle doglianze, sprovviste di una adeguata argomentazione a sostegno del contrasto con i parametri indicati, determina l'inammissibilità della questione. (Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguatezza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. e agli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia, dell'art. 37 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che, in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia, rende solo eventuali il percorso formativo e la conseguente verifica finale. Il ricorrente non ha chiarito le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a dedurre, in modo sostanzialmente apodittico, la violazione del principio di uniformità dei procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello). (Precedente: S. 25/2021 - mass. 43611).