Ordinanza 332/1995 (ECLI:IT:COST:1995:332)
Massima numero 22250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/07/1995; Decisione del
10/07/1995
Deposito del 17/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 332/95. EVASIONE - ALLONTANAMENTO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI - PENA EDITTALE MINIMA - EQUIPARAZIONE AL REATO, ASSERITAMENTE PIU' GRAVE, DI EVASIONE DAL CARCERE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA - ESCLUSIONE - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - EGUALE LESIVITA' DELLE CONDOTTE POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 332/95. EVASIONE - ALLONTANAMENTO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI - PENA EDITTALE MINIMA - EQUIPARAZIONE AL REATO, ASSERITAMENTE PIU' GRAVE, DI EVASIONE DAL CARCERE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA - ESCLUSIONE - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - EGUALE LESIVITA' DELLE CONDOTTE POSTE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Posto che appartengono alla discrezionalita' del legislatore la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione delle sanzioni penali, spettando quindi alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive adottate solo quando sia evidente e non sorretta da alcuna giustificazione la sproporzione fra sanzione e disvalore concreto del fatto, la scelta del legislatore di prevedere una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non e' palesemente irragionevole, essendo fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che il dovere di non allontanarsi, negli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidato al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 385, terzo comma, c.p.). - In ordine alla discrezionalita' del legislatore nella configurazione di fattispecie criminose e nella determinazione delle sanzioni penali, ed all'ambito del sindacato della Corte costituzionale in materia, V. S. n. 341/1994 e O. n. 520/1991. red.: A.G. rev.: S.P.
Posto che appartengono alla discrezionalita' del legislatore la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione delle sanzioni penali, spettando quindi alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive adottate solo quando sia evidente e non sorretta da alcuna giustificazione la sproporzione fra sanzione e disvalore concreto del fatto, la scelta del legislatore di prevedere una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non e' palesemente irragionevole, essendo fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che il dovere di non allontanarsi, negli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidato al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 385, terzo comma, c.p.). - In ordine alla discrezionalita' del legislatore nella configurazione di fattispecie criminose e nella determinazione delle sanzioni penali, ed all'ambito del sindacato della Corte costituzionale in materia, V. S. n. 341/1994 e O. n. 520/1991. red.: A.G. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte