Sentenza 333/1995 (ECLI:IT:COST:1995:333)
Massima numero 22473
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 333/95 A. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - RICORSO DELLE REGIONI VENETO E TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 333/95 A. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - RICORSO DELLE REGIONI VENETO E TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini, poiche' la tutela di tale denominazione non puo' essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale e della complessita' degli interessi connessi alla produzione e distribuzione dei vini pregiati, tali da escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale, come e' confermato dall'art. 71, primo comma, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che lascia alla competenza statale la disciplina ed il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli. La competenza statale in detta materia non e' stata incisa dal generale riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che, in sostituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha istituito quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, poiche' essa riconosce una diretta responsabilita' statale in larghi settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle politiche nazionali e comunitarie, ed inoltre prevede l'affidamento ad un servizio nazionale delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine e attestazione di specialita' relative ai prodotti agroalimentari. Pertanto, il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 - da qualificarsi come regolamento delegato in quanto emanato, in attuazione dell'art. 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - il quale reca una disciplina semplificatrice del procedimento per il riconoscimento di denominazione di <> e di <> dei vini, non e' lesivo delle competenze regionali nella materia dell'agricoltura. - V. S. n. 171/1971. red.: A. Franco
Spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini, poiche' la tutela di tale denominazione non puo' essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale e della complessita' degli interessi connessi alla produzione e distribuzione dei vini pregiati, tali da escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale, come e' confermato dall'art. 71, primo comma, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che lascia alla competenza statale la disciplina ed il controllo di qualita' nonche' la certificazione varietale dei prodotti agricoli. La competenza statale in detta materia non e' stata incisa dal generale riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che, in sostituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha istituito quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, poiche' essa riconosce una diretta responsabilita' statale in larghi settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle politiche nazionali e comunitarie, ed inoltre prevede l'affidamento ad un servizio nazionale delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine e attestazione di specialita' relative ai prodotti agroalimentari. Pertanto, il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 - da qualificarsi come regolamento delegato in quanto emanato, in attuazione dell'art. 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - il quale reca una disciplina semplificatrice del procedimento per il riconoscimento di denominazione di <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte