Sentenza 333/1995 (ECLI:IT:COST:1995:333)
Massima numero 22474
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22473  22475  22476  22477  22478  22479


Titolo
SENT. 333/95 B. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - RICORSO DELLE REGIONI VENETO E TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.

Testo
La materia relativa al riconoscimento della denominazione di origine dei vini, pur essendo di esclusiva competenza statale, e' tuttavia connessa con l'esercizio delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni nella materia dell'agricoltura. Peraltro il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, recante una disciplina semplificatrice, mediante regolamento delegato, del procedimento per il riconoscimento di denominazione di <> e di <> dei vini, non e' lesivo delle competenze regionali nella materia dell'agricoltura, sotto il profilo della violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, che implica la necessaria previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regioni in caso di connessione di potesta' statali con materie di competenza regionale. La nuova disciplina, infatti, comporta un ampliamento, e non gia' un ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in questione, sia nella fase di iniziativa sia in quella decisoria, perche' attribuisce anche alle regioni ed alle province autonome la legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento; eleva da tre a sei i componenti del comitato abilitato a decidere sulle richieste di riconoscimento, designati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome; e soprattutto riconosce il diritto di voto al rappresentante della regione interessata, ammesso a partecipare alle riunioni del detto comitato. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte