Sentenza 333/1995 (ECLI:IT:COST:1995:333)
Massima numero 22475
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22473  22474  22476  22477  22478  22479


Titolo
SENT. 333/95 C. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - REGOLAMENTO DELEGATO - OMESSA CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI - RICORSO DELLE REGIONI VENETO E TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA PRESENZA DI UN VIZIO PROCEDURALE - INSUSSISTENZA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.

Testo
La materia relativa al riconoscimento della denominazione di origine dei vini e' di esclusiva competenza statale. Pertanto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, recante una disciplina semplificatrice, mediante regolamento delegato, del procedimento diretto a tale riconoscimento, non doveva essere adottato sulla base della previa audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, prevista dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esso, infatti, e' stato emanato non ai sensi di quest'ultima disposizione, bensi' in attuazione dell'art. 2, comma settimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quadro della semplificazione ed accelerazione di una serie di procedimenti amministrativi, elencati nella legge stessa, da disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i quali non e' previsto l'esame da parte della predetta Conferenza, trattandosi di regolamenti delegati su materia di competenza statale. Ne' la consultazione della Conferenza era necessaria ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988, sia perche' non si tratta di materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni regionali, sia perche' quest'ultima disposizione prevede la consultazione per l'adozione di criteri generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto. - V. la precedente massima A, nonche' sent. n. 263/1992 sulla consultazione della Conferenza per i rapporti tra Stato e regioni. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1992  n. 164  art. 12  

legge  28/08/1988  n. 400  art. 12