Sentenza 333/1995 (ECLI:IT:COST:1995:333)
Massima numero 22476
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/1995; Decisione del
12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Titolo
SENT. 333/95 D. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - REGOLAMENTO DELEGATO - PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI - MANCATO ADEGUAMENTO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA ESISTENZA DI UN VIZIO PROCEDURALE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 333/95 D. AGRICOLTURA - VINO - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO - D.P.R. N. 348 DEL 1994 - REGOLAMENTO DELEGATO - PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI - MANCATO ADEGUAMENTO - RICORSO DELLA REGIONE VENETO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA ESISTENZA DI UN VIZIO PROCEDURALE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al regolamento delegato adottato con d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale omissione, infatti, non e', comunque, idonea di per se' a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non puo' essere dedotta in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. red.: A. Franco
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al regolamento delegato adottato con d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale omissione, infatti, non e', comunque, idonea di per se' a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non puo' essere dedotta in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte