Sentenza 333/1995 (ECLI:IT:COST:1995:333)
Massima numero 22477
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22473  22474  22475  22476  22478  22479


Titolo
SENT. 333/95 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - OGGETTO DEL CONFLITTO - VIZI DEDUCIBILI - REGOLAMENTO DELEGATO - PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI - MANCATO ADEGUAMENTO - INIDONEITA' A LEDERE LE COMPETENZE REGIONALI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato fondato sul mancato adeguamento, da parte di un regolamento delegato, ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in quanto tale inosservanza non e' comunque idonea di per se' a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non puo' essere dedotta in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte