Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Natura trasversale della materia - Rapporti con la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale - Potere del legislatore statale di vincolare queste ultime tramite norme di grande riforma economico-sociale - Qualificazione riconosciuta anche a disposizioni contenute nel codice dell'ambiente. (Classif. 216037).
La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali non costituisce una materia in senso tecnico, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia in esame, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze. (Precedenti: S. 51/2006; S. 536/2002; S. 407/2002).
Vanno qualificate come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela. (Precedente: S. 160/2021 - mass. 44139).