Sentenza 335/1995 (ECLI:IT:COST:1995:335)
Massima numero 22254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/07/1995;  Decisione del  12/07/1995
Deposito del 20/07/1995; Pubblicazione in G. U. 09/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 335/95. REGIONE SICILIA - CONVENZIONI, TRA ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE ED ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO, DI IMPORTO INFERIORE AL MILIARDO DI LIRE, POI ELEVATO A SEI MILIARDI - SOTTRAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, AL PARERE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ASSERITO CONTRASTO CON LA REGOLA GENERALE, NEL SENSO DELLA NECESSITA' DEL PARERE, POSTA DALL'ART. 23 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA E DALLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA, NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 3, QUARTO COMMA, LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, NON AVENDO TALE FUNZIONE CARATTERE GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Mentre il controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo esercitato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti - pur non essendo il procedimento che si svolge dinanzi ad essa un giudizio in senso tecnico-processuale - ha, come e' stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, natura di "giudizio" ai limitati fini della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, sia perche' la funzione volta in quella sede dalla Corte e' analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' di atti alle norme del diritto oggettivo, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, sia perche' sul procedimento ricorrono elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio, e quindi assimilabili ai caratteri propri del procedimento giurisdizionale, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche esercitato dalla Corte dei conti ex art. 3, quarto comma, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, eseguito non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obbiettivi programmati nelle leggi e nel bilancio, ed avente come fine ultimo di favorire una maggiore funzionalita' nella pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicita'-efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficienza dei servizi erogati, non e' tale da connotarsi come controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, e cioe' preordinato alla tutela del diritto oggettivo con "esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico", di talche' la Corte dei conti, nell'esercizio di tale forma di controllo e' priva di legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 4, secondo comma, dl d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, dell'art. 10 della l. della Regione siciliana 25 ottobre 1975, n. 70). - Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimita' costituzionale nell'esercizio del controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo, v. sent. n. 226 del 1976; sulla esclusione di tale legittimazione della Corte in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, v. S. n. 29/1995. red.: A.G. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 23

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  06/05/1948  n. 654  art. 4    co. 2